Il Regolamento Tecnico TR EAEU 037/2016 è stato adottato il 18 ottobre 2016 con Decisione n. 113. Poiché questo evento ha avuto luogo dopo il 2014, il nome corretto del documento non è TR CU 037, ma TR EAEU 037, ed è il regolamento dell'Unione economica eurasiatica, che ha sostituito l'EurAsEC. Il 1 marzo 2018 è iniziato un periodo transitorio, durante il quale la conferma della conformità non era obbligatoria, tuttavia dal 1 marzo 2020 la norma entra in vigore e ora la procedura diventerà obbligatoria.

TR EAEU 037 elenco dei prodotti
Elettrodomestici
Computer e accessori
Comunicazioni elettroniche
Apparecchiature elettriche per ufficio
Utensili elettrici
Sorgenti luminose e apparecchiature
Strumenti elettromusicali.
Macchine da gioco e trading.
Attrezzature per la cassa, per la stampa di biglietti, lettura di carte, bancomat, chioschi informativi.
Cavi, fili e cavi con tensione non superiore a 0,5 kV AC e/o DC
corrente, esclusi i cavi in fibra ottica.
Interruttori automatici e dispositivi di corrente residua.
Vigili del fuoco e mezzi di sicurezza di notifica

Certificazione secondo TR EAEU 037
La conferma della conformità dei prodotti ai requisiti della presente regola tecnica viene effettuata sotto forma di dichiarazione di conformità, ma a scelta del richiedente può avvenire anche sotto forma di certificazione secondo uno degli schemi standard:

per prodotti seriali - 1s, 2s e 6s
per una festa - 3s.


Dichiarazione secondo TR EAEU 037
Per la procedura:
1) Il richiedente deve ritirare il necessario pacchetto di documenti, composto da: rapporto di prova, documenti operativi, contratto di fornitura e documenti di accompagnamento (per schemi 2d e 4d), certificato SGQ (schema 6d) e specifiche tecniche (TU), se del caso.
2) Identificare il prodotto per riferirlo al campo di applicazione del regolamento tecnico.
3) Effettuare il controllo della produzione e attuare la produzione in conformità con i requisiti delle normative.
4) Garantire la stabilità del funzionamento del SGQ (Schema 6e).
5) Adottare una dichiarazione di conformità.
6) Applicare un unico segno EAC.
7) Generare e archiviare una serie completa di documenti, compreso tutto dalla clausola 1 e una dichiarazione di conformità.

Il richiedente può essere una società o un singolo imprenditore che sia stato registrato secondo la legislazione di un paese che è membro dei paesi dell'Unione doganale

ingegneria elettrica e radioelettronica funzionanti a una tensione nominale superiore a 1 kV AC e 1,5 kV DC, se non diversamente previsto dall'Appendice n. 1 al presente regolamento tecnico
componenti di apparecchiature elettriche non incluse nell'elenco dell'appendice n. 1
giocattoli elettrici
pannelli fotovoltaici (batterie solari), che fanno parte dei prodotti di elettronica elettrica e radio
prodotti come parte di oggetti spaziali terrestri e orbitali
apparecchiature progettate esclusivamente per l'uso nei trasporti aerei, nautici, terrestri e sotterranei
batterie e accumulatori elettrici
prodotti di seconda mano
strumenti di misura
dispositivi medici

Guida
Mercurio
Cromo esavalente
Bifenili polibromurati
Difenileteri polibromurati
Cadmio
La concentrazione ammissibile delle suddette sostanze è 0,1%. Per cadmio - 0,01%

La produzione in serie di prodotti prevede l'uso degli schemi 1d, 3d e 6d
Le merci prodotte in lotti sono dichiarate secondo gli schemi 2d e 4d.
Quando si utilizzano 1d, 3d, 6d, il richiedente può essere il fabbricante o una persona autorizzata. Se si applicano 2d, 4d, l'importatore può anche fungere da richiedente. Gli schemi 1e e 2e implicano una dichiarazione basata su prove fornite dal richiedente stesso. Le prove possono essere svolte nel proprio laboratorio o in un altro. Per 3d, 4d e 6d è richiesta la partecipazione di un laboratorio di prova accreditato.

Per la produzione in serie, il documento è valido fino a 5 anni. Per i prodotti fabbricati in un lotto, il periodo di validità della dichiarazione/certificato non è limitato.

per prodotti fabbricati in serie almeno 10 anni dopo la scadenza della dichiarazione/certificato
per un lotto di prodotti - almeno 10 anni dopo la vendita di un lotto di prodotti
per un singolo prodotto - almeno 10 anni dalla data di cessazione dalla produzione