La presente regola tecnica è stata sviluppata con l'obiettivo di stabilire, nel territorio doganale unificato dell'Unione doganale, requisiti uniformi obbligatori per l'applicazione e l'adempimento per lubrificanti, oli e fluidi speciali, per lubrificanti usati, oli e fluidi speciali e per prodotti ottenuti come risultato della lavorazione (smaltimento) dei prodotti esauriti nelle fasi del ciclo di vita dei prodotti immessi in circolazione nel territorio doganale unificato dell'Unione doganale.

Il presente regolamento tecnico stabilisce i requisiti per lubrificanti, oli e fluidi speciali (di seguito denominati prodotti), per lubrificanti usati, oli e fluidi speciali (di seguito denominati prodotti di scarto), per prodotti ottenuti a seguito della lavorazione di prodotti di scarto, al fine di per proteggere la vita e la salute umana, la proprietà, l'ambiente, la vita e (o) la salute degli animali e delle piante, la prevenzione di azioni che ingannino i consumatori (utenti), nonché al fine di risparmiare risorse.

Il richiedente può essere una persona giuridica o una persona fisica registrata ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell'Unione doganale sul suo territorio, come imprenditore individuale, sia un produttore, sia che svolga le funzioni di un produttore estero sulla base di un accordo con lui, in termini di garanzia della conformità dei prodotti forniti ai requisiti del presente regolamento tecnico e in termini di responsabilità per la non conformità dei prodotti forniti ai requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale (persona che esegue le funzioni di un produttore estero).

1. Lubrificanti, tra cui:
- oli lubrificanti di origine organica, tra cui:
oli motore (universali, a carburatore, diesel, per motori aeronautici a pistoni);
oli per trasmissioni;
oli idraulici;
oli industriali;
oli per compressori;
oli per turbine;
oli anticorrosivi;
oli isolanti elettrici;
oli base.
2. grassi;
3. liquidi speciali:
refrigeranti (compresi fluidi da taglio);
liquidi dei freni;
4. prodotti di scarto.

Il presente regolamento tecnico non si applica ai seguenti prodotti:

fornito in base all'ordine di difesa dello Stato;
esportato al di fuori del territorio doganale comune dell'Unione doganale;
immagazzinato in organizzazioni che garantiscono la sicurezza della riserva materiale statale;
oli vegetali e animali;
ottenuto come risultato della distillazione ad alta temperatura del catrame di carbone (compreso il creosoto);
non rientranti nelle nozioni di 'olio', 'lubrificante', 'liquido speciale' stabilite dall'articolo 2 della presente regola tecnica;
oli utilizzati per la fabbricazione di prodotti di profumeria e cosmetici, prodotti medici e medicinali.

Per una serie - non più di 3 (tre) anni;
Per lotto - per la durata di conservazione del prodotto.