Il presente regolamento tecnico dell'Unione doganale è stato sviluppato con l'obiettivo di stabilire requisiti uniformi per gli oli e i prodotti grassi, vincolanti per il territorio doganale comune dell'Unione doganale e garantire la libera circolazione dei grassi e dei prodotti petroliferi immessi in circolazione nell'Unione doganale comune territorio doganale dell'Unione doganale.

Questo regolamento tecnico stabilisce i requisiti per i prodotti grassi e oleosi al fine di proteggere la vita e la salute dei cittadini e prevenire azioni che ingannino gli acquirenti (consumatori).

Il richiedente può essere una persona giuridica o una persona fisica registrata ai sensi della legislazione di uno Stato membro dell'Unione doganale sul suo territorio, come imprenditore individuale, sia un produttore, sia che svolga le funzioni di un produttore estero sulla base di un accordo con lui, in termini di garanzia della conformità dei prodotti forniti ai requisiti del presente regolamento tecnico e in termini di responsabilità per la non conformità dei prodotti forniti ai requisiti del presente regolamento tecnico dell'Unione doganale (persona che esegue le funzioni di un produttore estero).

1. Grassi e prodotti petroliferi commestibili:
oli vegetali;
frazioni di olio vegetale;
oli (grassi) transesterificati raffinati deodorati;
oli (grassi) idrogenati raffinati deodorati;
margarine;
creme spalmabili vegetali e grassi vegetali;
miscele di panna vegetale fusa e grassi vegetali;
grassi per usi speciali, compresi quelli per uso culinario, dolciario e da forno;
succedanei del grasso del latte;
equivalenti di burro di cacao;
Miglioratori di burro di cacao tipo SOS;
Sostituti del burro di cacao tipo POP;
succedanei del burro di cacao di tipo non laurico non temperati;
succedanei del burro di cacao di tipo laurico non temperati;
salse a base di oli vegetali;
Maionese;
salse maionese;
creme a base di oli vegetali;
glicerina distillata.
2. Grassi e prodotti petroliferi non commestibili:
glicerina grezza naturale;
sapone da bucato.

Grassi e prodotti oleosi ottenuti nel processo di produzione non industriale, ad eccezione dell'olio vegetale;
prodotti a base di grassi e oli non commestibili, ad eccezione della glicerina grezza naturale e del sapone per la casa.

Il periodo di validità della dichiarazione è stabilito dal richiedente in conformità con le disposizioni del regolamento tecnico dell'Unione doganale 'Sulla sicurezza alimentare' e non deve superare i cinque anni.