Regolamento tecnico dell'Unione doganale 013/2011
Il regolamento tecnico dell'Unione doganale 013/2011 'Sui requisiti per la benzina per motori e aerei, il diesel e il carburante per la navigazione, il carburante per aerei e l'olio combustibile' stabilisce requisiti uniformi, obbligatori per l'esecuzione e l'applicazione per i carburanti messi in circolazione sul territorio dei paesi dell'Unione doganale.

L'effetto del Regolamento Tecnico dell'Unione Doganale 013/2011 si applica a:
Benzina per automobili e aviazione; diesel e carburante marittimo; carburante per jet; carburante
L'effetto del Regolamento Tecnico dell'Unione Doganale 013/2011 non si applica a:
carburante fornito in base all'ordine di difesa dello stato;
forniti per l'esportazione al di fuori del territorio doganale comune dell'Unione doganale;
immagazzinato in organizzazioni che garantiscono la sicurezza della riserva materiale statale;
combustibile per il fabbisogno di autoconsumo nei giacimenti petroliferi e nelle piattaforme di perforazione.
I prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità sotto forma di dichiarazione.

Schemi di dichiarazione applicabili del Regolamento Tecnico dell'Unione Doganale 013/2011:
2d - sulla base delle prove del produttore per un lotto di apparecchiature (articolo singolo);
3d - sulla base di prove in un laboratorio accreditato per prodotti di serie;
4e - sulla base di prove in un laboratorio accreditato per un lotto di prodotti;
6e - sulla base di prove in un laboratorio accreditato, la presenza di un certificato di sistema di gestione della qualità per i prodotti di serie.
Il Gruppo di Certificazione offre servizi qualificati per la valutazione e la conferma della conformità del prodotto al Regolamento Tecnico dell'Unione Doganale 013/2011 'Sui requisiti per benzina motore e aviazione, carburante diesel e marittimo, carburante per jet e olio combustibile'.